In materia di responsabilità per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro una recente sentenza della Corte di Cassazione ( n. 40682 del 6 novembre ) ha affrontato il tema della responsabilità penale degli amministratori in un caso di omicidio colposo in occasione di lavoro.
In particolare, il dovere di impedire eventi dannosi, previsto dall’articolo 40 del Codice penale, solleva spesso interrogativi fondamentali.
Ci si chiede: fino a che punto si estende tale obbligo per chi si trova in una posizione di garanzia?
In che misura una delega di funzioni può esonerare il delegante da responsabilità?
Un ambito che solleva frequentemente queste questioni è proprio quello degli infortuni sul lavoro, terreno di costante attenzione giurisprudenziale.
Il caso e la decisione della Corte
La vicenda ha riguardato un grave incidente avvenuto in un cantiere gestito da una società, nel quale un lavoratore di un’altra impresa è rimasto vittima di una lastra prefabbricata difettosa.
Nonostante l’adozione di deleghe di gestione ai sensi dell’articolo 2381 del Codice civile e dell’articolo 16 del TU 81/2008, la Cassazione ha ritenuto ascrivibile il reato di omicidio colposo a tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società.
Secondo i giudici di merito, l’incidente è stato causato da gravissime carenze organizzative aziendali, imputabili al Consiglio di amministrazione in quanto organo collegiale titolare del potere di gestione del rischio.
La Suprema Corte ha sottolineato che tali carenze evidenziavano una politica aziendale che subordinava le esigenze di sicurezza a quelle del profitto, accompagnata da un’assenza di adeguata programmazione delle attività produttive e di installazione.
Il ruolo delle deleghe e le carenze organizzative
Un elemento che desta perplessità è la scarsa rilevanza attribuita dalla Corte alla suddivisione delle deleghe all’interno del Consiglio di amministrazione.
Nello specifico, erano stati individuati ruoli distinti tra il presidente, quale legale rappresentante, e due consiglieri: uno responsabile del ciclo produttivo e della qualità dei manufatti, e l’altro incaricato della gestione infortunistica.
Tuttavia, queste attribuzioni non hanno esonerato il consiglio dalla responsabilità collettiva, poiché le citate carenze organizzative sono state considerate indicative di un’assenza di vigilanza sufficiente e di una politica aziendale inadeguata.
L’assenza di una programmazione efficace, il mancato controllo sull’idoneità tecnica dei prefabbricati (nonostante la presenza della marcatura CE) e la gestione lacunosa dei certificati di conformità sono stati ritenuti aspetti critici.
La Corte ha affermato che tali compiti non spettano esclusivamente ai delegati, ma rientrano nelle responsabilità dell’intero Consiglio di amministrazione.
Modelli organizzativi e responsabilità: il ruolo dell’articolo 30 del TU 81/2008
Un passaggio chiave della sentenza riguarda il riferimento all’articolo 30 del TU 81/2008, che stabilisce i criteri per l’efficace espletamento della delega di funzioni, tra cui l’adozione e l’attuazione di modelli di verifica e controllo idonei.
Tale disposizione richiama il modello 231, il cui comma 4 prevede la necessità di un sistema di controllo adeguato sull’attuazione del modello e il dovere di vigilanza generale sul corretto adempimento delle funzioni delegate.
Secondo la ricostruzione della Corte, la società non risultava dotata di un modello organizzativo conforme né di un Organismo di Vigilanza (OdV) capace di effettuare ispezioni, monitorare l’attuazione dei controlli e riferire tempestivamente al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.
La presenza di tali strumenti avrebbe potuto contribuire a una distribuzione più precisa e circoscritta delle responsabilità tra i membri del consiglio.
Considerazioni conclusive
Questa sentenza evidenzia come la responsabilità degli amministratori non si esaurisca nella semplice delega di funzioni.
È essenziale che il Consiglio di amministrazione, anche quando adotta deleghe, mantenga un ruolo attivo nella vigilanza sull’organizzazione aziendale, garantendo l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire violazioni e a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.
Le imprese possono trarre insegnamento da questa vicenda, adottando sistemi di gestione della sicurezza conformi al TU 81/2008 e assicurando un controllo efficace sull’attuazione delle deleghe.
Solo così è possibile ridurre il rischio di attribuzione di responsabilità penale ai membri del consiglio e, soprattutto, garantire un ambiente di lavoro più sicuro.