Violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) – Rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione – Legittimità
Se il datore di lavoro viola l’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c., il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di svolgere la propria prestazione, senza subire conseguenze sfavorevoli. In tal caso, conserva il diritto alla retribuzione, poiché l’inadempienza del datore non può ripercuotersi negativamente sul prestatore di lavoro.
📌 Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3609
Prevenzione infortuni: il diritto alla sicurezza prevale sull’obbligo di prestazione
Mancata adozione di misure idonee da parte del datore – Rifiuto del lavoratore di svolgere l’attività – Legittimità
Quando il datore di lavoro non adotti misure adeguate per la sicurezza, il lavoratore può legittimamente astenersi dallo svolgere mansioni che potrebbero mettere a rischio la sua salute. In questo contesto, il diritto alla retribuzione è garantito, in quanto la tutela della salute, principio di rilievo costituzionale, prevale sull’obbligo di eseguire la prestazione.
📌 Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 12 gennaio 2023, n. 770
Retribuzione garantita in caso di condizioni di lavoro non sicure
Inosservanza dell’obbligo di sicurezza – Rifiuto del lavoratore – Diritto alla retribuzione
Se il datore di lavoro non garantisce condizioni di sicurezza adeguate, il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione è giustificato e non comporta la perdita della retribuzione. (Nella specie, la Cassazione ha confermato la condanna di un’impresa al pagamento di un’ora e mezzo di salario trattenuta a lavoratori che si erano astenuti dall’attività a causa delle basse temperature dovute al malfunzionamento della caldaia).
📌 Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 1 aprile 2015, n. 6631
Illegittimo il licenziamento per rifiuto di mansioni pericolose
Obbligo del datore di garantire la sicurezza – Rifiuto del lavoratore – Licenziamento disciplinare – Illegittimità
Il lavoratore ha il diritto di rifiutarsi di svolgere mansioni pericolose per la sua salute se il datore di lavoro non adotta adeguate misure di sicurezza. Di conseguenza, un licenziamento disciplinare motivato da tale rifiuto è illegittimo se il lavoratore dimostra la sussistenza di condizioni di rischio. (Nella specie, la Cassazione ha confermato l’annullamento del licenziamento di operai addetti alla cromatura in un reparto con gravi carenze di sicurezza: l’ispezione ASL aveva rilevato gas e vapori tossici non adeguatamente aspirati e diffusione di polveri in ambienti con scarsa aerazione e pessime condizioni igieniche).