In caso di appalti o subappalti in cui le parti non abbiano stabilito il valore dei lavori, la sanzione per il mancato possesso della patente a crediti da parte dell’impresa, o per il possesso di una patente con meno di 15 crediti, sarà pari a 6.000 euro.
Lo ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, facendo il punto sul regime sanzionatorio introdotto dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024 (convertito dalla legge 56/2024), applicabile dal 1° ottobre 2024.
Quantificazione della Sanzione
La norma prevede che la sanzione amministrativa sia pari al 10% del valore economico dei lavori, con un importo minimo di 6.000 euro.
Il valore deve essere calcolato al netto dell’IVA e riferito al singolo contratto di appalto o subappalto, con riferimento al capitolato delle opere e ai preventivi di spesa accettati dal committente.
Se l’importo del 10% risulta inferiore a 6.000 euro, la sanzione minima sarà comunque applicata.
È prevista la riduzione di un terzo in caso di pagamento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/1981.
Organi Competenti e Modalità di Pagamento
L’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione è di competenza dell’Ispettorato del lavoro del territorio in cui è stato accertato l’illecito.
Gli organi di vigilanza autorizzati all’accertamento e all’irrogazione della sanzione includono ASL, Vigili del Fuoco e altri enti previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008.
Il pagamento deve essere effettuato tramite PagoPA per i verbali unici emessi dall’Ispettorato del lavoro, mentre per gli altri organi di vigilanza il versamento avverrà su appositi conti dell’Agenzia con causale specifica.
Esclusione dai Lavori Pubblici
Il D.L. 19/2024 prevede inoltre l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per sei mesi.
L’organo di vigilanza dovrà comunicare la sanzione all’ANAC e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’emissione del provvedimento interdittivo.
Allontanamento dal Cantiere
In caso di mancato possesso della patente o di punteggio inferiore a 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo sarà allontanato dal cantiere se il completamento dei lavori non supera il 30% del valore complessivo.
L’impresa sarà informata dell’impossibilità di operare nei cantieri temporanei o mobili senza patente valida.
Obblighi del Committente
Il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare la patente a crediti delle imprese esecutrici o l’attestazione SOA per le imprese esenti.
La mancata verifica comporta una sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida ex articolo 301-bis del D.Lgs. 81/2008.
La sanzione non si applica se il titolo abilitativo è venuto meno successivamente all’affidamento dei lavori per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti, come chiarito dalla circolare INL n. 4/2024.
Conclusioni
Il nuovo regime sanzionatorio rafforza la responsabilità delle imprese e dei committenti, imponendo una maggiore attenzione nella verifica della patente a crediti e delle attestazioni richieste.
La disciplina si inserisce nell’ambito della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di garantire la regolarità e la qualità delle attività nei cantieri edili.