Dal 1 gennaio 2017 diventano operative le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 149/2015 in materia di ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia contributiva e assicurativa.
La lettera circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 fornisce indicazioni sulle modalità di presentazione e trattazione dei ricorsi, in particolare con riferimento al nuovo articolo 16 del D.lgs. n. 124/2004 che consente di impugnare innanzi al direttore dell’Ispettorato territorialmente competente anche gli atti di accertamento degli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, diversi da quelli che operano all’interno dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, procedono all’accertamento delle “violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro” .
Il ricorso va presentato entro trenta giorni dalla notifica degli atti di accertamento ed è deciso entro i successivi sessanta giorni.
Dal 1 gennaio 2017, invece, non sarà possibile esperire ricorso amministrativo avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dagli Ispettorati territoriali.
Fonte:Ispettorato Nazionale del lavoro