In tema di omicidio colposo derivante da infortunio sul lavoro in ambito di appalto, la Corte di cassazione ribadisce un principio cruciale.
“I doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non escludono la posizione di garanzia del datore di lavoro, che rimane il primo destinatario degli obblighi di tutela nei confronti dei propri dipendenti”.
Questo vale anche quando essi sono destinati a mansioni intrinsecamente pericolose, soprattutto in contesti lavorativi caratterizzati da un alto livello di rischio.
Il principio è stato affermato dalla Cassazione penale nella sentenza n. 41172/2024, depositata il 7 novembre.
La Corte si è pronunciata sul ricorso di un datore di lavoro condannato nei gradi di merito per un infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile.
Il caso in esame
L’incidente si è verificato durante la fase di demolizione di una struttura nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione.
Un operaio ha perso la vita a causa del crollo di una parte del manufatto.
Le indagini hanno fatto emergere gravi lacune nella gestione della sicurezza, attribuibili alle figure incaricate della prevenzione dei rischi.
In particolare, il datore di lavoro non aveva redatto il Piano Operativo di Sicurezza (POS), né aveva predisposto il puntellamento della parete crollata o garantito un adeguato coordinamento tra le due imprese coinvolte nelle lavorazioni.
La difesa ha cercato di attribuire la responsabilità al committente, che aveva nominato un direttore dei lavori e un coordinatore per la sicurezza, sostenendo che gli eventi lesivi erano il risultato di un’errata progettazione.
Tuttavia, la Quarta Sezione della Cassazione ha respinto questa tesi, precisando che la presenza di altri soggetti con posizioni di garanzia non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi.
Il principio della garanzia condivisa
I giudici hanno ribadito un principio cardine in materia di sicurezza sul lavoro: ciascun garante è per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, finché il rapporto che giustifica la sua posizione di garanzia non si esaurisce.
In altre parole, l’obbligo del datore di lavoro di tutelare i propri dipendenti non viene meno per il semplice fatto che vi siano altre figure coinvolte nella gestione della sicurezza.
La Corte ha inoltre richiamato una disposizione normativa che specifica come le responsabilità dei garanti non si limitino ai soggetti formalmente investiti della funzione, ma si estendano anche a chi, di fatto, eserciti poteri giuridici riconducibili a quella posizione. Questa interpretazione sottolinea l’importanza di un approccio concreto e non meramente formale nella valutazione delle responsabilità.
Le criticità emerse nel caso concreto
Nel caso specifico, i giudici hanno sottolineato come il datore di lavoro non avesse adempiuto a obblighi fondamentali, tra cui:
- Redazione del POS: strumento essenziale per identificare e gestire i rischi specifici del cantiere;
- Puntellamento della parete: misura preventiva che avrebbe potuto evitare il crollo;
- Coordinamento tra le imprese: necessario per garantire una gestione integrata della sicurezza;
L’assenza di queste misure ha evidenziato una gestione negligente che, unita al carattere pericoloso delle lavorazioni, ha aggravato la posizione del datore di lavoro.
Considerazioni conclusive
La sentenza n. 41172/2024 rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione della giurisprudenza sulla sicurezza nei cantieri edili.
Ribadisce la necessità che il datore di lavoro, indipendentemente dalla presenza di altre figure di garanzia, assuma un ruolo attivo e vigilante nella gestione dei rischi.
Questa pronuncia è un monito per i datori di lavoro, chiamati a non delegare in modo esclusivo le proprie responsabilità, ma a garantire un’effettiva supervisione delle attività lavorative, specialmente in contesti ad alto rischio come i cantieri edili.
Adottare un approccio proattivo, dotarsi di strumenti organizzativi adeguati e assicurare una vigilanza costante rimangono le chiavi per prevenire eventi tragici e responsabilità penali.