In materia di patente a crediti è salito a 16 il numero delle FAQ pubblicate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sollecitato dagli operatori per comprendere meglio l’ambito di applicazione della nuova norma e gli aspetti procedurali che regolano il rilascio dell’attestazione.
Il primo argomento riguarda i termini di validità dell’autocertificazione/autodichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 27, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
A tal riguardo l’Ispettorato ha confermato che tale procedura esenta il soggetto interessato dalla richiesta della patente tramite portale sino e non oltre al 31.10. 2024.
Successivamente a partire dal 1.11. 2024, sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale, secondo le nuove procedure.
Sino a quella data, gli operatori potranno far valere la ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio del messaggio di posta elettronica certificata.
Riguardo la richiesta, essa potrà essere avanzata direttamente da richiedente o da un soggetto espressamente delegato mediante accesso tramite Spid, da parte di chi avanza la richiesta.
In caso di delega, quest’ultima non dovrà essere caratterizzata da forme e contenuti particolari, ma semplicemente attestare l’autorizzazione concessa all’invio della richiesta da parte del diretto interessato.
Riguardo invece i soggetti obbligati a dimostrare il possesso dei nuovi requisiti tecnico professionali, l’Ispettorato specifica che la norma obbliga le imprese, a prescindere dal settore Ateco di appartenenza, e i lavoratori autonomi che “materialmente” operano nei cantieri temporanei o mobili, ovvero in quello scenario lavorativo in cui si eseguono le lavorazioni elencate all’Allegato XV.
Quando si parla di lavoratori autonomi bisogna distinguere coloro che effettuano lavorazioni in cantiere da coloro che effettuano prestazioni intellettuali. Questi ultimi infatti sono sollevati dall’obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 27.
Di norma per soggetti chiamati a svolgere prestazioni intellettuali si intendono alcune categorie di professionisti quali ad esempio ingegneri, architetti, geometri, di norma iscritti ad un albo o ad un ordine, senza dimenticare le figure consulenziali iscritte ad associazioni professionali, la cui presenza in cantiere non comporta alcuna materiale partecipazione ai lavori.
Sull’argomento, la particolare condizione degli archeologi ha invece richiamato l’attenzione dell’Ispettorato che ha confermato come lo status di professionista iscritto ad albo non solleva quei professionisti iscritti dall’obbligo di possesso della patente, in quanto l’attività svolta nei cantieri archeologici non può essere equiparabile ad una prestazione intellettuale per la fattiva esecuzione di attività lavorative.
L’Ispettorato è intervenuto anche sul tema delle forniture, precisando che la semplice attività di carico/ scarico delle merci ( “mera fornitura di materiale” ) senza che i lavoratori dell’impresa fornitrice contribuiscano alla realizzazione dell’opera, non configurano la necessità di ricorrere alla patente da parte del fornitore .
Medesima esenzione può essere fatta valere dall’impresa o da lavoratori autonomi chiamati ad eseguire la semplice impiantistica della linea telefonica ed Internet in un luogo fisico dove NON si stanno effettuando lavori edili o di ristrutturazione civile.
Un’ultima precisazione ha riguardato le società consortili, qualificabili come consorzi stabili e quindi soggetti dotati di autonoma personalità giuridica distinta da quella delle imprese consorziate e le società consortili qualificabili come consorzi ordinari. Quest’ultimi invece autonomi centri di rapporti giuridici privi di autonoma personalità giuridica.
Mentre i primi sono esonerati in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III, i secondi si dovranno avvalere della patente a crediti, ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA posseduta dalle distinte imprese consorziate non potendo valere l’autonoma personalità giuridica del consorzio.
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