La figura del medico competente nel mondo della sicurezza sul lavoro è disciplinata dal D.Lgs. 81/2008.
Si definisce medico competente colui che è “in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al suddetto decreto”;
In base ad un interpello della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP), con il quale si richiedeva alla Commissione Interpelli di rispondere ad alcuni dubbi riguardo all’eventuale obbligo per i medici della Polizia di Stato, che vogliono operare in qualità di medici competenti, dell’invio al Ministero della salute della prevista autodichiarazione e se debbano effettuare l’aggiornamento professionale e acquisire i crediti formativi ECM, come da indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 01/06/2017.
L’interpello in questione, n. 7/2019 è stato approvato dalla seduta della commissione interpelli del 24 ottobre 2019, la quale, in base a quanto già specificato dalla circolare n. 17041 suddetta, ritiene che “ai fini dello svolgimento dell’attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38. Pertanto, per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco.“
Infine, in riferimento specifico ai medici competenti della Polizia di Stato, il comma 3 dell’art. 38 prende in considerazione la figura del medico competente in maniera generalizzata, pertanto nessuno è esonerato dal partecipare al programma di educazione continua in medicina.