Com’è stato più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, il D.Lgs. 81/08 (d’ora in poi solo testo unico) individua una serie di figure di garanzia che, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, concorrono ad assicurare la salute e sicurezza sul lavoro sul lavoro e che, in caso di inosservanza delle norme che disciplinano questa materia, rispondono in concorso tra loro in caso di lesioni o morte del lavoratore o di terzi.
Tra queste figure annoveriamo anche quella del responsabile dei lavori che, come noto, è il soggetto che, a mente dell’art. 89, comma 1, lett. c) del testo unico <<..può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto..>>
Com’è altrettanto noto, nell’ambito degli appalti pubblici, regolati dal d. lgs. 50/2016, la figura del responsabile dei lavori (così come prevista dal citato art. 89 del testo unico) coincide con quella del responsabile del procedimento.
Fatta questa doverosa ed utile premessa, appare evidente una prima netta distinzione tra gli appalti privati e quelli pubblici: nel primo caso quella del responsabile dei lavori è una figura assolutamente facoltativa, mentre negli appalti pubblici essa è sempre prevista in quanto coincidente con la figura del responsabile unico del procedimento.
Ovviamente, qualora il committente “privato” non ricorra alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà interamente in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal combinato disposto dell’art. 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori) e art. 100, comma 6-bis [1] del testo unico.
Non ci sembra affatto pleonastico rammentare in questa sede che la nomina del responsabile dei lavori deve risultare da apposita delega di funzioni contenente tutte le indicazioni previste dall’art. 16 del testo unico, ivi compresi i poteri decisori, gestionali e di spesa occorrenti.
Solo in questo caso il committente potrà considerarsi efficacemente esentato dalle funzioni che gli sono proprie e dalle conseguenti responsabilità, fatta comunque salva l’alta vigilanza che egli dovrà comunque assicurare in ossequio a quanto previsto dall’art. 16, comma 3 del testo unico, seppur riferita al datore di lavoro.
Non v’è infatti dubbio, a nostro parere, che il “principio secondo il quale esiste una responsabilità residuale del datore di lavoro che ha l’obbligo di vigilanza ex art.16”, richiama direttamente anche quella del committente sul quale grava un identico obbligo che, in definitiva, ha per oggetto “il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato, con l’obbligo del datore di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.”
In ordine alla “clausola” di responsabilità concorsuale e non alternativa, poi, vale la pena soffermarsi, seppur brevemente, sui principi statuiti dalla corte di cassazione con la recentissima sentenza nr. 19646 dell’8 maggio 2019 della 3^ sezione, che ha confermato un consolidato orientamento giurisprudenziale e, per l’effetto, ha ribadito la responsabilità penale del direttore dei lavori nominato dal committente per un infortunio sul lavoro, avendo egli ricevuto e accettato <<… il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro..>>
La conclusione alla quale perviene l’alto consesso è che la responsabilità dell’evento è riconducibile alle condotte omissive dell’appaltatore, del subappaltatore e anche del direttore del cantiere – per non aver fatto rispettare le prescrizioni del piano di sicurezza dell’appaltatore – in ossequio al principio della responsabilità concorsuale e non alternativa, tra di loro, seppur in ragione delle diverse posizioni di garanzia.
Sulla scorta di quanto precede non v’è chi non veda che il direttore dei lavori assuma un’autonoma posizione di garanzia rispetto alla sicurezza del luogo di lavoro e sia pertanto destinatario, al pari delle altre figure di garanzia, della vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche, acquisendo la qualità di soggetto penalmente responsabile della mancata attuazione delle misure antinfortunistiche.
[1] Art. 100, comma 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
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