Scopriamo i soggetti formatori per la sicurezza sul lavoro, i loro requisiti e come devono contribuire alla tutela dei lavoratori.
In attesa che la Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome decida di varare il nuovo Accordo in materia di formazione per la sicurezza, a distanza di due anni dal termine indicato dalla Legge 215/2021, analizziamo i principali contenuti della bozza di testo giunta agli addetti ai lavori.
La formazione in materia di sicurezza sul lavoro è un requisito fondamentale per tutte le aziende che intendono rispettare le normative e garantire un ambiente sicuro per i propri dipendenti. Vediamo insieme l’organizzazione della formazione in questo ambito e chi sono i soggetti formatori qualificati per erogarla.
1. Organizzazione Generale della Formazione in materia di Sicurezza
La formazione in materia di sicurezza sul lavoro deve essere erogata da soggetti specifici, autorizzati e qualificati. Secondo quanto già previsto dai vigenti Accordi e dal D.Lgs. 81/2008, i soggetti formatori per i corsi di sicurezza sono suddivisi in tre categorie principali: i soggetti istituzionali, i soggetti accreditati e altri enti specifici.
2. Soggetti Formatori “Istituzionali”
I soggetti formatori “istituzionali” includono una serie di enti pubblici e organizzazioni specifiche riconosciute, come:
- Ministeri (Lavoro, Salute, Ambiente, Interno, Difesa),
- Regioni e Province autonome,
- Università e istituti scolastici,
- INAIL e INL,
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Questi enti sono autorizzati a erogare corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza, garantendo standard elevati e competenze specifiche.
3. Soggetti Formatori “Accreditati”
I soggetti accreditati devono seguire un modello di accreditamento regionale e avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione sulla sicurezza sul lavoro. È possibile, in alcuni casi, offrire corsi per lavoratori, preposti e dirigenti solo con l’accreditamento regionale, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
4. Altri Soggetti Formatori
Tra gli altri soggetti autorizzati alla formazione in ambito sicurezza sul lavoro troviamo:
- Fondi interprofessionali che forniscono formazione diretta,
- Organismi Paritetici definiti dall’art. 51 del D.Lgs. 81/2008,
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, inserite in un apposito elenco nazionale e rispondenti a criteri di rappresentatività, tra queste AIFES
Questi soggetti possono svolgere attività formative direttamente o tramite strutture formative di diretta emanazione.
Requisiti dei Soggetti Formatori
Per garantire un’elevata qualità della formazione, è previsto che i soggetti formatori siano valutati in base a criteri minimi, inclusi requisiti di esperienza, competenze tecniche e rappresentatività. Inoltre, l’attestazione delle qualifiche è regolata per evitare certificazioni non conformi. Tutte le strutture formative devono essere legate in modo diretto ai soggetti formatori, attraverso proprietà esclusiva o partecipazione prevalente.
Conoscere l’organizzazione e i requisiti per la formazione sulla sicurezza sul lavoro è essenziale per tutte le aziende che desiderano conformarsi alla normativa. La scelta di un soggetto formatore qualificato, che sia istituzionale, accreditato o riconosciuto come “altro soggetto”, assicura un percorso formativo valido e conforme ai requisiti di legge.